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Associazione culturale in Alessandria per la promozione della |
Folkalendario: musica e balli nel nord-ovest
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CelticAL | Statuto dell'associazioneDefinizioni e finalitàArt.1) L’Associazione denominata “CELTICAL”, è costituita in Alessandria, via Don Giovine, 42, codice fiscale o partita I.V.A. 96038430060, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro. Art.2) Scopo primario dell’Associazione è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri Soci e più in generale della collettività tutta. In tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative, l’Associazione ha i seguenti scopi: valorizzare e promuovere la divulgazione della cultura celtica e di altre culture europee che si realizza attraverso l’organizzazione di eventuali attività quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli di danza e musica cui partecipano artisti di fama oppure emergenti, conferenze, conferenze-musicali, lezioni di ascolto, corsi di danze irlandesi, scozzesi e bretoni e rinascimentali, corsi di insegnamento di strumenti folk dell’area celtica presso strutture pubbliche quali Conservatorio oppure private, la partecipazione a feste celtiche e medievali attraverso un proprio gruppo in costume.L’ Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziare che riterrà opportune. I sociArt.3) Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il 18° anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono diritto di voto in Assemblea. Agli aspiranti Soci sono richiesti l’osservanza dello Statuto, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporalmente limitative dei diritti e doveri e strumentalmente connesse a singole attività (in attuazione del D.Lgs. 460. In particolare dell’art. 111, comma 4° quinquies, lett. C) del D.P.R. 917/86. Art.4) Gli aspiranti Soci devono accettare ed attenersi allo Statuto, al Regolamento interno e alle deliberazione degli organi sociali. Art.5) E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale, CELTICAL, ed il nominativo verrà annotato nel libro dei Soci. A seguito dell’accettazione il Socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla prima convocazione ordinaria. Art.6) I soci hanno diritto a:
Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea. Art.7) Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali,. La quota sociale rappresenta un versamento annuale obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi ne è rimborsabile o trasmissibile (in attuazione del D. Lgs. 460. In particolare dell’art. 111, comma 4° quinquies, lett. A) del D.P.R. 917/86. Art.8) La qualifica di socio si perde per:
Art.9) Il consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante, a secondo della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
Art.10) Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci. Patrimonio sociale e bilancioArt.11) Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile, ed è costituito da:
Art.12) Il bilancio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario dell’assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo unitamente al bilancio di previsione. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza dell’esercizio, nonché la consistenza finanziaria e le partite creditorie e debitorie. Art.13) Il resoconto di cui al precedente articolo dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione del Direttivo. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2. L'assemblea e il consiglio direttivoArt.14) Partecipano all’Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale almeno 30 giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima convocazione e l’ordine del giorno, si prevedono tre opzioni di comunicazione ai soci, tramite E-MAIL con ricevuta, raccomandata a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno per assemblea straordinaria. Art.15) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni. Art.16) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto al voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione valgono le norme di cui all’art. 31. Art.17) L’assemblea è presieduta da Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto al voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un ora e trenta minuti sotto il controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, e di voti ottenuti dai Soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei Soci. Art.18) L’Assemblea ordinaria viene convocata una volta all’anno, nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6:
Art.19) L’Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei Soci aventi il diritto al voto. L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. Gli organi dirigentiArt.20) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica un anni. E’ composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. La rieleggibilità del presidente non può essere consecutiva. Art.21) Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro ad esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea. Art.22) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno.
Art.23) Compiti del Consiglio Direttivo sono:
Art.24) Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito, senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta. Art.25) I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le attività e riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a due riunioni consecutive, o se non si presenta a due attività consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro 15 giorni. Art.26) Il Collegio dei Probiviri o dei Garanti è composto da tre membri, o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento e sull’inosservanza delle delibere. Può deliberare a maggioranza assoluta dei sui membri riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario Art.27) Relazione al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l’anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo. Art.28) i Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con un voto consultivo. Art.29) Le cariche di consigliere, Sindaco Revisore, e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra loro. PubblicitàArt.30) Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati sono a disposizione dei soci nei locali dell’Associazione e restano esposti in bacheca per quindici giorni successivi alla loro formazione. Scioglimento dell'associazioneArt.31) La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto, in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza dei medesimi. L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque per scopi di utilità generale (in attuazione del D.lgs. 460) procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di cinque successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato sugli organi di stampa, l’ Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma. Disposizioni finaliArt.32) Per quanto non previsto dallo Statuto o da Regolamento interno, l’Assemblea, ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti. Inoltre è possibile consultare i regolamenti interni approvati con delibere del direttivo. |
